Nonostante sia obbligatorio per legge (Legge 13/89) rendere i luoghi pubblici privi di barriere architettoniche che possono impedire la totale e sicura fruizione di servizi da parte di persone con handicap fisici e motori più o meno gravi, è ancora troppo facile imbattersi in ostacoli, non solo per le città ma ache in locali e in servizi pubblici, soprattutto se la costruzione risale a prima dell’entrata in vigore della legge.
Quasi all’ordine del giorno è imbattersi in marciapiedi senza gli appositi scivoli, in strade, piazze e locali inaccessibili a causa della mancanza di montacarichi sulle scale, in ascensori non funzionanti e in strade con manto sconnesso e pieno di buche. Questi e tanti altri sono considerati barriere architettoniche dallo Stato Italiano e oggi è possibile segnalarli in tempo reale grazie all’app “No Barriere” ideata dall’Associazione Luca Coscioni, un’associazione di promozione sociale che tra i vari scopi ha anche quello di promuovere i diritti umani, civili e politici delle persone con disabilità.
L’applicazione è gratuitamente scaricabile sullo smartphone sia per Android che per iOS e permette di scattare una foto all’ostacolo che impedisce il passaggio, di darne una breve descrizione e la geolocalizzazione. Molto importante è che, la segnalazione della barriera architettonica, non serve soltanto a formare una mappa degli ostacoli presenti in città e quindi di tenere informate le persone con disabilità su quale percorso è meglio evitare, ma genera anche automaticamente un’email da inviare al Comune così che possa attivarsi per risolvere il problema entro trenta giorni.
Nell’eventualità che dopo il tempo stabilito il Comune non abbia eliminato la barriera architettonica, o che almeno non abbia iniziato i lavori di risanamento, il cittadino con handicap fisici, assistito direttamente dall’Associazione, può procedere per vie legale per rivendicare il proprio diritto a non essere discriminato e di poter accedere a tutti i servizi pubblici come chiunque altro.
Ma quali sono gli elementi costruttivi considerati barriere architettoniche?
Le barriere possono essere urbane, come per esempio attraversamenti pedonali, sottopassaggi e scalinate; di localizzazione come ostacoli causati dall’ubicazione della struttura; o percettive quindi causate da ostacoli che impediscono in parte o completamente la localizzazione degli edifici pubblici.
In Italia, la legge che fa da riferimento in materia di abbattimento delle barriere architettoniche è la legge 13/1989 che, insieme al Decreto Ministeriale D.M. 14 giugno 1989 n. 236, identifica i criteri che un edificio, pubblico o privato, deve soddisfare per poter essere effettivamente considerato privo di barriere architettoniche offrendo così la libertà di movimento anche a tutti coloro che hanno problemi sensoriali, motori o si muovono su sedia a rotelle.
I criteri descritti dal Decreto Ministeriale sono tre e sono:
Ed è quindi solo rispettando questi criteri che è possibile realizzare un edificio o un servizio privo di barriere architettoniche, adattando quindi l’ambiente alle esigenze delle persone disabili garantendogli il massimo grado di autonomia possibile e soprattutto in totale sicurezza.
Perché è importante eliminare le barriere architettoniche?
Secondo quanto riportato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel suo International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), le barriere sono ostacoli sia fisici che culturali dell’ambiente esterno che, combinate con le menomazioni funzionali e psicofisiche della persona, ne impediscono la piena inclusione e quindi ne determinano la disabilità.
Secondo la Convenzione ONU dei diritti delle persone disabili, inoltre, il concetto completo di barriere intese come ostacoli di qualsiasi natura, impediscono la realizzazione dei diritti umani.
Superare ed eliminare le barriere, siano esse architettoniche o culturali, significa quindi garantire a tutti gli individui, i diritti che spettano a qualunque altro essere umano; tutti quei principi fondamentali descritti dalla Convenzione ONU come l’autonomia individuale, la libertà di scelta, l’indipendenza, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società.
Tutti i principi e gli obiettivi contenuti nella Convenzione diventano obblighi per tutti i Paesi firmatari (compresa l’Italia che ha firmato la Convenzione il 23 febbraio 2009) ed è quindi obbligatorio per ogni Paese firmatario includere il tema della disabilità in tutte le politiche ordinarie (trasporti, istruzione, lavoro ecc.) e di coinvolgere attivamente le organizzazioni di persone con disabilità nell’applicazione della legislazione e delle politiche riguardanti la Convenzione con lo scopo di superare ogni barriera architettonica e culturale e garantire così anche alle persone disabili i diritti umani che spettano loro.
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